Sez. 1, Sentenza n. 17033 del 23/06/2008 (Rv. 604027 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Fallimento della società - Azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2393 e 2394 cod. civ. - Proposizione da parte del curatore - Effetti - Conformità dell'operato degli amministratori alla volontà dei soci - Irrilevanza.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Il curatore del fallimento, quando agisce ai fini della reintegrazione del patrimonio del fallito, esercita un'azione di massa e svolge un'attività distinta ed autonoma rispetto a quella che avrebbe potuto svolgere il fallito stesso, ponendosi perciò necessariamente nella posizione di terzo. Allorché egli eserciti l'azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita (art. 146, secondo comma del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), secondo le norme degli artt. 2393 e 2394 del cod. civ., il contenuto delle azioni contemplate dai detti articoli diventa inscindibile, onde è irrilevante la questione relativa all'asserita conformità dell'operato (anche se illegittimo) dell'amministratore della società fallita alla volontà espressa dai soci del tempo, non essendo tale volontà opponibile al curatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)