Sez. 2, Sentenza n. 1591 del 10/03/1980 (Rv. 405166 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - COMUNIONE NEGLI EDIFICI - RAPPORTO DI ACCESSORIETA - RILEVANZA - CONSEGUENZE - DESTINAZIONE ESCLUSIVA DI UN BENE ALL'USO O AL GODIMENTO DI UN SOLO IMMOBILE O DI UNA PARTE SOLA DELLO STESSO IMMOBILE OGGETTO DI AUTONOMO DIRITTO DI PROPRIETA - CONTITOLARITA DOMINICALE NECESSARIA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - COMUNIONE NEGLI EDIFICI - RAPPORTO DI ACCESSORIETA - RILEVANZA - CONSEGUENZE - DESTINAZIONE ESCLUSIVA DI UN BENE ALL'USO O AL GODIMENTO DI UN SOLO IMMOBILE O DI UNA PARTE SOLA DELLO STESSO IMMOBILE OGGETTO DI AUTONOMO DIRITTO DI PROPRIETA - CONTITOLARITA DOMINICALE NECESSARIA - ESCLUSIONE.*
Il rapporto di accessorieta che e insito nel concetto di comunione negli edifici, le cui porzioni sono esemplificativamente elencate nell'art 1117 cod civ, implica che, quando un bene, per obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di un solo immobile o di una parte sola dello stesso immobile, oggetto di un autonomo diritto di proprieta, viene meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarita dominicale necessaria, giacche la destinazione particolare ed esclusiva vince la presunzione legale del condominio alla stessa stregua di un titolo contrario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)