Sez. 2, Sentenza n. 4987 del 08/08/1986 (Rv. 447657 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - RAPPORTO DI ACCESSORIETÀ - RILEVANZA - CONSEGUENZE - DESTINAZIONE ESCLUSIVA DI UN BENE ALL'USO O AL GODIMENTO DI UN SOLO IMMOBILE O DI UNA PARTE SOLA DELLO STESSO IMMOBILE OGGETTO DI AUTONOMO DIRITTO DI PROPRIETÀ - POSSESSO IN VIA ESCLUSIVA DA PARTE DI UNO DEI CONDOMINI PER IL TEMPO NECESSARIO ALL'USUCAPIONE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - RAPPORTO DI ACCESSORIETÀ - RILEVANZA - CONSEGUENZE - DESTINAZIONE ESCLUSIVA DI UN BENE ALL'USO O AL GODIMENTO DI UN SOLO IMMOBILE O DI UNA PARTE SOLA DELLO STESSO IMMOBILE OGGETTO DI AUTONOMO DIRITTO DI PROPRIETÀ - POSSESSO IN VIA ESCLUSIVA DA PARTE DI UNO DEI CONDOMINI PER IL TEMPO NECESSARIO ALL'USUCAPIONE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - ESCLUSIONE.*
La presunzione di comunione di cui all'art. 1117 cod. civ. postula la destinazione delle cose elencate in tale norma al godimento od al servizio del condominio, mentre viene meno allorché si tratti di un bene dotato di propria autonomia ed indipendenza e pertanto non legato da una destinazione di servizio rispetto allo edificio condominiale. Tale presunzione, che è juris tantum, può essere vinta dal titolo contrario, con ciò intendendosi non solo l'ipotesi in cui il titolo convenzionale che dà luogo alla nascita del condominio includa, espressamente od implicitamente, un dato bene nell'ambito della proprietà esclusiva di uno dei condomini, ma anche l'ipotesi in cui, all'atto del frazionamento dell'edificio, un dato bene, sia pur rientrante nell'ambito di quelli elencati nell'art. 1117 cod. civ., abbia una sua specifica destinazione a servizio di un appartamento in proprietà esclusiva, ovvero sia stato posseduto in via esclusiva da uno dei condomini (o da terzi) per il tempo necessario all'usucapione. (V 3882/85, mass n 441453; (V 1591/80, mass n 405166).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)