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Sez. 3, Sentenza n. 9163 del 24/09/1996 Ud. (dep. 18/10/1996) Rv. 206419 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Punizione di condotte contrarie a prescrizioni poste con atto amministrativo - Emanazione di nuovi atti o mutamento del loro contenuto - Novazione rilevante ex art. 2 comma secondo cod. pen. - Esclusione - Ragione - Fattispecie: irretroattività di limiti più permissivi fissati per scarichi.
Stato
decisa il 1996-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206419-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

Quando la legge punisce condotte contrarie a prescrizioni poste con atto amministrativo, che influisce su singoli casi, l'emanazione di nuovi atti, o il mutamento del loro contenuto, non costituiscono novazione legislativa rilevante ex art. 2 comma secondo cod. pen., in quanto non si prospetta alcuna modificazione di regole generali di condotta. Invero tale atto amministrativo (che, nel caso in esame, prevedeva i limiti di accettabilità degli scarichi valevoli per l'insediamento dell'imputato) integra il precetto penale in un elemento normativo della fattispecie; cioè l'atto amministrativo è il presupposto di fatto della legge penale incriminatrice, la quale ne sanziona la trasgressione. Ne deriva che il mutamento dell'atto amministrativo non comporta una differente valutazione della fattispecie legale astratta, bensì determina la modifica del precetto e l'instaurazione di una nuova fattispecie incriminatrice, sicché, regolando le due norme fatti storicamente diversi, non sorge problema di successione di leggi. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, era stata dedotta violazione dell'art. 2 cod. pen. per non avere la Corte di merito ritenuto applicabile la regola della retroattività della legge più favorevole; ciò in quanto il valore dei solventi organici era conforme ai nuovi, e più permissivi, limiti fissati dal consorzio interprovinciale successivamente alla commissione del reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)