Sez. 6, Sentenza n. 9927 del 10/07/1995 Ud. (dep. 28/09/1995) Rv. 202873 - 01
Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Successione di leggi | Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato - Mutamenti di regime giuridico in ente Ferrovie dello Stato e successivamente in società per azioni - Problemi di successioni legge penale - Esclusione.
Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Successione di leggi
In tema di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale o impiegato in atto pubblico (artt. 479 e 493 cod. pen.), non danno luogo a successioni di leggi penali i mutamenti di regime giuridico che hanno via via interessato l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, trasformandola dapprima in ente Ferrovie dello Stato (Legge n. 210/1985) e poi in società per azioni (delibera CIPE 12 agosto 1992, in esecuzione della Legge n. 35/1992 e legge n. 359/1992). L'applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole, sancito dall'art. 2 comma terzo cod. pen., presuppone una modifica in via generale - e non in via particolare, riferita al caso concreto - della fattispecie incriminatrice, cioè di quelle norme che definiscono il reato nella sua struttura essenziale e circostanziata, comprese le norme extrapenali che la integrano. Esula quindi dall'istituto la successione di atti o fatti amministrativi che, pure influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implica una modifica della norma incriminatrice anche integrativa. Le trasformazioni che hanno interessato l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato non hanno modificato la fattispecie incriminatrice descritta negli artt. 479 e 493 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 493, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Legge 29/01/1992 num. 35 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)