Sez. L, Sentenza n. 4136 del 21/06/1986 (Rv. 446922 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - DI GIUDICATO ESTERNO - NATURA DI ECCEZIONE IN SENSO STRETTO - PROPOSIZIONE NELLA MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 416 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - DI GIUDICATO ESTERNO - NATURA DI ECCEZIONE IN SENSO STRETTO - PROPOSIZIONE NELLA MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 416 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*
Il giudicato formatosi in un precedente procedimento tra le stesse parti (cosiddetto giudicato esterno) costituisce materia di eccezione in senso stretto, che deve essere proposta nei termini e nei modi prescritti per tali eccezioni, e, quindi, in un giudizio soggetto al rito del lavoro e svoltosi secondo tale rito, nella memoria difensiva avanti al giudice di primo grado, a norma dello art. 416 cod. proc. civ.. (V 2668/84, mass n 434695; (V 2667/84, mass n 434694).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)