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Sez. L, Sentenza n. 2667 del 28/04/1984 (Rv. 434694 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE IN SENSO STRETTO - CONFIGURABILITÀ - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE - PROPONIBILITÀ NEL RITO DEL LAVORO - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434694-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE IN SENSO STRETTO - CONFIGURABILITÀ - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE - PROPONIBILITÀ NEL RITO DEL LAVORO - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'eccezione di giudicato esterno è rimessa esclusivamente al potere dispositivo della parte, costituendo un'eccezione in senso stretto e non una mera difesa, e conseguentemente da un lato il giudice non può su di essa pronunziare d'ufficio e dall'altro lato, la sua proponibilità nel rito del lavoro è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 comma secondo, cod. proc. civ., talché ove essa non sia stata sollevata con la memoria difensiva tempestivamente depositata a norma di tale disposizione, non può essere per la prima volta proposta in Sede di appello. (V 1560/83, mass n 426387; (V 3814/82, mass n 421777; (V 2940/80, mass n 406678).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)