Sez. L, Sentenza n. 2668 del 28/04/1984 (Rv. 434695 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - FATTISPECIE - ECCEZIONE DI GIUDICATO ESTERNO - OPPONIBILITÀ AD OPERA DELLA PARTE PER LA PRIMA VOLTA IN GRADO DI APPELLO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL'ART. 416 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - FATTISPECIE - ECCEZIONE DI GIUDICATO ESTERNO - OPPONIBILITÀ AD OPERA DELLA PARTE PER LA PRIMA VOLTA IN GRADO DI APPELLO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL'ART. 416 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - LIMITI.*
Il giudicato esterno che, a differenza di quello formatosi nello stesso processo, non è suscettibile di rilievo d'ufficio, va, nel rito del lavoro, eccepito dalla parte, a pena di decadenza, nei modi e nei termini di cui all'art. 416 cod. proc. civ. né può esserlo, per la prima volta, in grado di appello - ostandovi il divieto di nuove eccezioni di cui all'art. 437 secondo comma cod. proc. civ. - salvo che non sopravvenga nel corso del giudizio di primo grado, il che lo rende eccepibile fino all'udienza di discussione, ovvero dopo tale udienza o dopo la definizione del giudizio stesso e fermo restando che, una volta ritualmente sollevata l'eccezione, il fondamento della medesima va esaminato con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione, dovendosi il giudicato ritenere sussistente anche se formatosi in un momento successivo a quello della sua deduzione, ma pur sempre anteriore alla decisione stessa. Pertanto, la parte rimasta contumace in primo grado, soggiacendo alla suddetta decadenza, non può, atteso anche il divieto di jus novorum di cui al citato art. 437 cod. proc. civ., eccepire per la prima volta in appello la sussistenza di un giudicato esterno. (V 4406/82, mass n 422394; (V 3814/82, mass n 421777; (V 6123/81, mass n 416921).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)