Sez. F, Sentenza n. 35672 del 18/08/2015 Cc. (dep. 26/08/2015) Rv. 264512 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE PER LE INDAGINI | Delitti indicati nell'art. 51 comma terzo bis, cod. proc. pen. - Competenza funzionale del G.i.p. distrettuale - Giudizio di insussistenza della circostanza aggravante del " metodo mafioso" in sede di applicazione di misure cautelari - Conseguenze in tema di competenza - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE PER LE INDAGINI
Nei procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma terzo bis, cod. proc. pen. (nella specie: estorsione aggravata dal "metodo mafioso" ex art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152), la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto - che va individuata in base alla notizia di reato iscritta nell'apposito registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. - resta ferma anche qualora altro giudice, competente "ratione loci" ex art. 390, primo comma, cod. proc. pen., abbia emesso una misura cautelare all'esito della convalida dell'arresto, escludendo la predetta aggravante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 n. 2 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)