Sez. 1 - , Sentenza n. 43953 del 09/07/2019 Cc. (dep. 29/10/2019) Rv. 277499 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE PER LE INDAGINI | Plurimi fatti di reato comprendenti un reato distrettuale – Trasmissione degli atti – Separazione ed archiviazione del reato qualificante – Competenza del giudice distrettuale per i reati residui – Esclusione – Ragioni – Richiesta di misura cautelare al giudice distrettuale – Mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato qualificante – Competenza di detto giudice – Persistenza – Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE PER LE INDAGINI
La competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari distrettuale, radicatasi in conseguenza della diversa qualificazione di uno dei fatti oggetto di contestazione ad opera del giudice circondariale investito di una richiesta di misura cautelare, viene meno, per i reati non rientranti nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., qualora il pubblico ministero distrettuale, al quale siano stati trasmessi gli atti, abbia disposto la separazione del reato esercitante la "vis attractiva" ed ottenuto per esso l'archiviazione, atteso il sopravvenuto venir meno dell'iscrizione di detto reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., integrante l'unico fattore legittimante, anche per i reati connessi, la deroga alle ordinarie regole di competenza "ratione loci". (In motivazione, la Corte ha precisato che, al contrario, la competenza del giudice distrettuale persiste nel caso in cui il medesimo, chiamato a sua volta a decidere di una richiesta di misura cautelare, abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato qualificante, atteso che il procedimento seguita a pendere anche per il titolo di reato qualificante ai fini del suo accertamento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)