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Sez. 2, Sentenza n. 178 del 11/01/1993 (Rv. 480210 - 01)

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Atto di spoglio - In genere (nozione, distinzioni, differenze tra spoglio e turbativa) | Detenzione di una cosa nel proprio interesse in forza di un titolo contrattuale - Cessazione del rapporto contrattuale che legittima la detenzione - Rifiuto del detentore di restituire la cosa - Atto di spoglio - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480210-01

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Atto di spoglio - In genere (nozione, distinzioni, differenze tra spoglio e turbativa)

Il detentore qualificato, quale il comodatario, che detiene la cosa in forza di un titolo contrattuale nel proprio interesse, non commette spoglio se, una volta esauritosi il rapporto contrattuale che legittima la sua detenzione, invitato a restituire il bene, opponga un rifiuto, rilevando tale comportamento soltanto sul piano dei rapporti contrattuali, con la conseguenza che il comodante resta abilitato ad agire non con l'azione di spoglio ma con l'azione di restituzione fondata sull'estinzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1810

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)