Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 31/05/2010 (Rv. 613292 - 01)
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA | Legittima disponibilità di fatto di una cosa - Facoltà di concederla in locazione ovvero di costituire altro rapporto obbligatorio - Sussistenza - Conseguenze - Azione di restituzione - Comodatario - Legittimazione - Sussistenza.
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, e quindi anche il comodatario, il quale ne ha la detenzione qualificata, può, salvo che non vi ostino specifiche previsioni pattizie, concedere il bene in locazione o costituirvi altro rapporto obbligatorio, ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorchè il rapporto giunga a compimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1803
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)