Sez. 3, Sentenza n. 4014 del 27/02/2004 (Rv. 570641 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Nullità del contratto di assicurazione - Eccezione relativa - Legittimazione dell'assicuratore.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
Qualora l'assicuratore agisca, ai sensi dell'art.1 916 cod. civ., in surrogazione nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere motivi di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili solo dall'altro contraente, è legittimato a contrastare, in via di eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, ad opporre la nullità del contratto stesso, ivi compresa quella per inesistenza del rischio o carenza di interesse, ovvero l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)