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Sez. 1, Sentenza n. 15489 del 06/12/2000 (Rv. 542480 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - SCIOGLIMENTO - INSOLVENZA - IN GENERE | Rapporti tra soci e cooperativa - Crediti dei soci verso la cooperativa - Configurabilità - Insolvenza - Ammissione dei relativi debiti allo stato passivo della procedura concorsuale - Effetti - Fattispecie in tema di cooperativa edilizia.
Stato
decisa il 2000-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542480-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - SCIOGLIMENTO - INSOLVENZA - IN GENERE

In caso di fallimento di società cooperativa, ai fini dell'ammissione dei debiti allo stato passivo, vanno tenuti distinti, nell'ambito dei rapporti che normalmente si instaurano tra cooperativa e soci, quello relativo alla partecipazione alla organizzazione comune, avente natura squisitamente sociale, e quello, connesso ma distinto, riguardante il conseguimento di singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, in relazione al quale il singolo socio, a seguito della prestazione effettuata, si pone come creditore della società per la controprestazione, con conseguente ammissione del relativo debito allo stato passivo della procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto che le somme versate dai soci di una cooperativa edilizia a titolo di acconto in previsione dell'assegnazione in proprietà degli alloggi che la cooperativa stessa aveva la funzione di costruire, costituissero altrettanti crediti di ogni singolo socio verso la cooperativa, con conseguente configurabilità di uno stato di insolvenza della società, ed ammissione dei relativi debiti allo stato passivo della procedura concorsuale.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2540 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)