Sez. 1, Ordinanza n. 22785 del 06/07/2026 (Rv. 679379-01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione illegittima - Responsabilità della P.A. - Fondo
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO
appartenente a più comproprietari - Solidarietà attiva - Esclusione - Autonomo diritto di ciascun comproprietario - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze in tema di giudicato sostanziale.
In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo, l'appartenenza dello stesso a più comproprietari non comporta l'insorgenza di solidarietà attiva tra costoro, spettando a ciascun comproprietario un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio causato al suo patrimonio, con possibilità di agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della relativa quota e senza che sia ravvisabile alcun litisconsorzio necessario tra i danneggiati, sicché l'accertamento contenuto nella sentenza resa tra la P.A. ed uno solo dei comproprietari non fa stato nei confronti degli altri, in base all'art. 2909 cod. civ., secondo il quale l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, nemmeno in via riflessa, laddove il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)