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Sez. 1, Sentenza n. 254 del 12/01/2010 (Rv. 611466 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione illegittima - Fondo in comproprietà - Domanda di reintegrazione in forma specifica proposta da un singolo comproprietario - Litisconsorzio necessario tra tutti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611466-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo, l'appartenenza di esso a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio; né tale principio subisce alcuna deroga quando gli attori abbiano inizialmente richiesto, in via principale, la restituzione del bene e solo in via subordinata il risarcimento del danno per equivalente pecuniario: la domanda di restituzione deve essere infatti qualificata, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ., come una domanda di reintegrazione in forma specifica, azionabile da ciascun danneggiato qualora sia in tutto o in parte possibile, con la conseguenza che ciascun danneggiato può agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della propria quota, senza che si determini una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)