Sez. 1 - , Sentenza n. 3313 del 08/02/2017 (Rv. 643869 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione illegittima - Responsabilità della P.A. - Fondo appartenente a più comproprietari - Solidarietà attiva - Esclusione - Autonomo diritto di ciascun comproprietario - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze in tema di giudicato sostanziale.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO
Diversamente da quanto avviene per la determinazione dell'indennità di espropriazione, che è unica ed estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, in ipotesi di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo appartenente a più comproprietari, ciascuno di questi vanta un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio causato al suo patrimonio, potendo, dunque, agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della relativa quota, senza che sia configurabile un’ipotesi di solidarietà attiva e, quindi, una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati. Ne consegue che l'accertamento contenuto nella sentenza resa tra la P.A. ed uno solo dei comproprietari non fa stato nei confronti degli altri, a ciò ostando il chiaro disposto dell’art. 2909 c.c., in virtù del quale l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, nemmeno in via riflessa, laddove il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)