Sez. 3, Sentenza n. 994 del 10/04/1970 (Rv. 346488 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - MEMORIE E NOTE DI PARTE - MEMORIA - MANCATA ALLEGAZIONE DI UNA COPIA IN BOLLO PER LA CONTROPARTE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - MEMORIE E NOTE DI PARTE - MEMORIA - MANCATA ALLEGAZIONE DI UNA COPIA IN BOLLO PER LA CONTROPARTE - INAMMISSIBILITA.*
Nel giudizio di Cassazione, e inammissibile la memoria difensiva quando la parte, pur avendola depositata in cancelleria nel termine stabilito dalla legge, non abbia curato di allegarne altra copia in bollo per la controparte, di guisa che, in violazione del contraddittorio, quest'ultima non sia stata posta in grado di conoscere il contenuto della memoria stessa ed organizzare, in relazione a tale contenuto, la propria difesa orale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)