Sez. L, Sentenza n. 128 del 09/01/1997 (Rv. 501617 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - DIRIGENTI | Impugnativa di licenziamento di rappresentante sindacale per pretesa discriminazione antisindacale - Portata - Deduzione in giudizio di ogni possibile violazione di diritti sindacali - Esclusione - Richiesta di nulla osta all'organizzazione sindacale di appartenenza - Omissione - Invalidità del licenziamento - Configurabilità - Nullità - Esclusione - Rilievo d'ufficio - Extrapetizione - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - DIRIGENTI
In base al principio della domanda e al divieto di extrapetizione, la denuncia del carattere antisindacale di un licenziamento non implica la deduzione in giudizio di ogni profilo di possibile violazione di diritti sindacali e, quindi, se nel ricorso introduttivo del giudizio il lavoratore, rappresentante sindacale, ha invocato la violazione dell'art. 4 della legge n. 604 del 1966, per il carattere discriminatorio del provvedimento adottato sulla base di addebiti asseritamente pretestuosi, il giudice non può d'ufficio dare rilievo alla mancata preventiva richiesta di nulla osta da parte dell'organizzazione sindacale di appartenenza prevista da un accordo contrattuale collettivo, né ciò può essere giustificato dal principio della rilevabilità d'ufficio delle nullità, poiché tale tipo di violazione rende il licenziamento invalido ma non assolutamente nullo.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)