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Sez. 2, Sentenza n. 2332 del 17/04/1981 (Rv. 413073 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - ESAME COMPARATIVO DEI COMPORTAMENTI DELLE PARTI - DICHIARAZIONE FATTA DA UNA DI ESSE ALL'ALTRA DI RITENERSI LIBERA DA OGNI IMPEGNO - INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE - PRINCIPIO DI BUONA FEDE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413073-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - ESAME COMPARATIVO DEI COMPORTAMENTI DELLE PARTI - DICHIARAZIONE FATTA DA UNA DI ESSE ALL'ALTRA DI RITENERSI LIBERA DA OGNI IMPEGNO - INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE - PRINCIPIO DI BUONA FEDE - APPLICABILITA.*

Ai fini della risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, nell'ambito dell'esame comparativo dei comportamenti delle parti, la dichiarazione fatta da una di esse all'altra di ritenersi libera da ogni impegno deve essere interpretata e valutata, sulla base della considerazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti al processo, in relazione al principio di buona fede, imperante sia nell'esecuzione che nel rifiuto di esecuzione del contratto (artt 1375 e 1460 cod civ). (V 6158/79, mass n 402874; (V 3858/79, mass n 400316).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)