Sez. 2, Sentenza n. 6158 del 24/11/1979 (Rv. 402874 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DEDUZIONE DI INADEMPIMENTO RECIPROCO - COMPITI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DEDUZIONE DI INADEMPIMENTO RECIPROCO - COMPITI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Quando le parti di un contratto a prestazioni corrispettive, si addebitano reciprocamente l'inadempimento, il giudice - previa esatta identificazione delle contrapposte prestazioni quali risultano dall'interpretazione della volonta negoziale - deve procedere ad una valutazione comparativa del comportamento di ciascuna delle parti, allo scopo di stabilire, sulla base principalmente del criterio di buona fede che deve presiedere alla esecuzione delle rispettive prestazioni (art 1375 cod civ), a quale di esse risalga la responsabilita del mancato funzionamento del sinallagma contrattuale. (Conf 5295/77, mass n 388953).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)