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Sez. 2, Sentenza n. 3858 del 05/07/1979 (Rv. 400316 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DA ENTRAMBE LE PARTI PER INADEMPIMENTO RECIPROCO - GIUDIZIO COMPARATIVO DELLE RISPETTIVE INADEMPIENZE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400316-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DA ENTRAMBE LE PARTI PER INADEMPIMENTO RECIPROCO - GIUDIZIO COMPARATIVO DELLE RISPETTIVE INADEMPIENZE - NECESSITA.*

In materia di inadempimento, la reciprocita degli addebiti e le contrapposte richieste di risoluzione giudiziale del contratto impongono un giudizio comparativo dei rispettivi comportamenti dei contraenti che, al di la del semplice dato cronologico, li investa nei loro rapporti di dipendenza e di proporzionalita nell'ambito oggettivo della funzione economico-sociale del contratto. Ne consegue che un inadempimento privo degli indispensabili requisiti di gravita prevalente non puo dar luogo alla pronuncia risolutiva ex art 1455 cod civ, ne giustifica, secondo buona fede (art 1460 cod civ) il rifiuto dell'adempimento al quale e tenuto l'altro contraente. (Conf 5295/77, mass n 388953).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)