Sez. 3, Sentenza n. 2920 del 22/07/1976 (Rv. 381684 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - DIVERSA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - DIVERSA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE.*
Qualora il convenuto, cui sia stato richiesto il pagamento di un debito, provi di avere gia corrisposto una somma idonea alla Estinzione del debito stesso incombe all'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento e da imputare a un debito diverso da quello dedotto in giudizio, l'Onere di allegare e provare la esistenza di tale altro suo credito, nonche la sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione. (Conf 2450/73, mass n 365859).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)