Sez. L, Sentenza n. 3647 del 08/08/1989 (Rv. 463597 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - FUNZIONE - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - CARATTERE SOSTITUTIVO - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - FUNZIONE - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - CARATTERE SOSTITUTIVO - ESCLUSIONE.*
La consulenza tecnica, essendo strumento di valutazione - ad opera di persone dotate di particolare Competenza - di fatti già dimostrati, non può costituire un mezzo di prova o di ricerca di fatti che debbono essere provati dalle parti e dei quali pertanto il consulente non può essere chiamato a dare notizia neppure in Sede di richiesta di chiarimenti. (V 8256/87, mass n 455864; (V 3351/87, mass n 452390; (V 6513/79, mass n 403260; (V 2055/78, mass n 391421).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)