Sez. 1, Sentenza n. 2055 del 03/05/1978 (Rv. 391421 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La consulenza tecnica non e utilizzabile per surrogare attivita probatorie che la parte ha l'Onere di compiere, ne puo essere disposta a fini puramente esplorativi per ricercare elementi di giudizio che le parti potrebbero fornire altrimenti: tuttavia, essa non puo essere negata quando venga richiesta per accertare elementi rispetto ai quali essa si presenta come lo strumento piu funzionale ed efficiente di indagine e il giudice la ritenga necessaria per integrare le sue cognizioni tecniche, nel qual caso il provvedimento che ne dispone l'ammissione non e soggetto a Sindacato in Sede di legittimita. (nella specie la consulenza tecnica era stata disposta per accertare il valore di mercato di un immobile, alienato dai falliti, tornati in bonis, e oggetto di Azione revocatoria a seguito della risoluzione del concordato e della riapertura del fallimento). (Conf 2074/76, mass n 380895).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)