Sez. 1, Sentenza n. 8647 del 21/10/1994 (Rv. 488190 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Aiuti comunitari - Indebita percezione - Somme dovute a titolo di risarcimento dei danni - Ingiunzione fiscale di pagamento in favore dell'A.I.M.A. - Opposizione - Giudice competente - Determinazione - Criteri.
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Quando l'ordinamento preveda, rispetto ad un atto amministrativo emesso dalla stessa autorità, un diverso giudice competente per l'opposizione, a secondo del tipo di provvedimento adottato, l'individuazione del giudice competente deve essere operata sulla base del dato certo della qualificazione risultante dallo stesso provvedimento impugnato perché la questione sulla qualificazione giuridica del tipo di provvedimento adottato dalla P.A., dalla quale dipende la verifica della conformità all'ordinamento della forma procedimentale prescelta, costituisce un "posterius" rispetto alla individuazione del giudice competente per l'impugnazione dello stesso. Pertanto, la competenza sulla opposizione ad una ingiunzione fiscale di pagamento, in favore dell'A.I.M.A., delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni per l'indebita percezione di aiuti comunitari, per la quale l'amministrazione può alternativamente ricorrere alla procedura di cui all'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, in cui il provvedimento può essere opposto dinnanzi al giudice dei diritti secondo le ordinarie regole della competenza per valore, od alla procedura di cui alla legge 23 dicembre 1986 n. 898, in cui è prevista l'opposizione dinnanzi al pretore, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve essere determinata sulla base della qualificazione assegnata al provvedimento dell'Autorità amministrativa che lo ha emesso e non della qualificazione che al provvedimento medesimo il giudice adito dall'opponente ritenga di attribuire.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)