Sez. 1, Sentenza n. 897 del 03/02/1999 (Rv. 522875 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Contributi comunitari indebitamente percepiti per omesso ritiro di terreni seminativi - Conseguenze - Restituzione del contributo e pagamento di sanzione amministrativa di importo equivalente - Versamento di entrambe le somme in unico contesto per effetto di ordinanza ingiunzione - Ammissibilità ex art. 3 legge 898/86 - Precedente restituzione del contributo a prescindere dall'ordinanza irrogativa della corrispondente sanzione amministrativa - Successiva opposizione a quest'ultima - Contestazione dell'entità della somma da versare a titolo di violazione amministrativa per mancata corrispondenza di questa all'entità del contributo indebitamente percepito - Legittimità - Fondamento.
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La norma di cui all'art. 3 della legge 898/86 (secondo la quale, in caso di percezione indebita di aiuti comunitari, il percettore è tenuto, oltre alla restituzione del relativo importo, anche al pagamento di una sanzione amministrativa di importo equivalente, potendo entrambi gli importi dovuti essere richiesti contestualmente con ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi della legge 689/81) va interpretata nel senso che, ove la restituzione del contributo indebitamente percetto non sia avvenuta a seguito di emissione dell'ordinanza ingiunzione (con contestuale pagamento della sanzione amministrativa), l'avvenuta restituzione dell'intero importo percepito a titolo di aiuto comunitario sulla base della semplice richiesta dell'amministrazione, non essendo correlata alla mancata impugnazione di un atto amministrativo coercitivo idoneo a diventare definitivo, non impedisce all'interessato, in sede di opposizione all'ordinanza irrogativa della sanzione, di contestare la misura della sanzione stessa, allegando la circostanza che, pur avendo egli restituito l'intero importo del contributo, le somme percepite in violazione dell'art. 2 legge 898/86 erano in realtà di importo inferiore, essendo stata una parte dei terreni effettivamente ritirata dalla produzione, così che la sanzione non andava correlata alla somma restituita, bensì a quella indebitamente percetta.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)