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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4735 del 21/02/2020 (Rv. 657263 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Liquidazione del compenso ai periti - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia deciso il giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza – Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657263-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

In tema di liquidazione del compenso ai periti, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione "ex" art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, può essere proposto entro il termine lungo "ex" art. 327 c.p.c., non trovando applicazione la previsione, relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l'appello avverso l'ordinanza "ex" art. 702 ter c.p.c. deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione, ma la disciplina del ricorso straordinario "ex" art. 111 Cost., venendo in rilievo un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)