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Sez. 2, Sentenza n. 3405 del 14/12/1973 (Rv. 367371 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PROPOSIZIONE ALTERNATIVA, CON L'AZIONE DI RIDUZIONE O CON QUELLA DI RISOLUZIONE, DI QUELLA DI ESATTO ADEMPIMENTO - INAMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE DI TALE AZIONE NEI TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE - AZIONE DI RISARCIMENTO - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367371-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PROPOSIZIONE ALTERNATIVA, CON L'AZIONE DI RIDUZIONE O CON QUELLA DI RISOLUZIONE, DI QUELLA DI ESATTO ADEMPIMENTO - INAMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE DI TALE AZIONE NEI TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE - AZIONE DI RISARCIMENTO - PROPONIBILITA.*

Qualora la cosa venduta sia affetta da vizi, il compratore non puo avvalersi, anche nel concorso della colpa del venditore, della Azione di esatto adempimento, alternativamente con le azioni derivanti dalla garanzia di cui all'art 1492 cod civ. tuttavia l'esperimento, nei termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art 1495 cod civ, di un simile rimedio, non previsto (in astratto) dalla legge, non rende improponibile, per cio solo, la congiunta domanda di risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)