Sez. 3, Sentenza n. 1194 del 05/04/1976 (Rv. 379881 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - AZIONI DI RISOLUZIONE O DI RIDUZIONE - AZIONE DI ESATTO ADEMPIMENTO - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - AZIONI DI RISOLUZIONE O DI RIDUZIONE - AZIONE DI ESATTO ADEMPIMENTO - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE.*
In tema di compravendita, qualora la cosa venduta sia affetta da vizi, il compratore non puo avvalersi dell'Azione di esatto adempimento, alternativamente con le azioni derivanti dalla garanzia legale di cui all'art 1492 cod civ (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo), salvo che la suddetta Azione non sia prevista da un apposito patto contrattuale di garanzia. In tal caso all'Azione di esatto adempimento non sono applicabili i termini di decadenza e di prescrizione propri delle azioni derivanti dalla garanzia legale. (Conf 3405/73, mass n 367371; (Conf 1799/72, mass n 358778; (Conf 726/70, mass n 345968; (Conf 1262/66, mass n 322532; (Conf 3855/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)