Sez. 1, Sentenza n. 7309 del 06/08/1994 (Rv. 487686 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - EFFETTI | Provvedimenti in materia di mantenimento, istruzione ed educazione del figlio - Tribunale per i Minorenni - Competenza - Sussistenza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - EFFETTI
Il Tribunale per i Minorenni, il quale è competente a conoscere dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale nel caso di minori, è altresì competente ad emettere i provvedimenti opportuni per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minori stessi e per la tutela dei loro interessi patrimoniali, quali misure conseguenziali ("effetti della sentenza", secondo la rubrica dell'art. 277 cod. civ.) alla pronuncia dichiarativa del rapporto di filiazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)