Sez. 1, Sentenza n. 3635 del 08/08/1989 (Rv. 463586 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI MANTENIMENTO, ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE DEL FIGLIO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI MANTENIMENTO, ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE DEL FIGLIO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.*
L'art. 38 disp. Att. (nuovo testo) cod. civ., il quale attribuisce al tribunale per i minorenni la cognizione dell'Azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale, nel caso di minori, comporta che, in detto caso, il medesimo tribunale è competente pure per i provvedimenti in materia di mantenimento, istruzione ed educazione del figlio, ancorché di contenuto patrimoniale e riguardanti il tempo anteriore alla sentenza (come in ipotesi di rimborso "pro quota" delle spese di mantenimento in favore del genitore che le abbia sostenute per intero), in considerazione del carattere strettamente conseguenziale di tali provvedimenti rispetto alla pronuncia dichiarativa del rapporto di filiazione (art. 277 cod. civ.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)