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Sez. 1, Sentenza n. 2364 del 25/02/1993 (Rv. 481114 - 01)

Famiglia - Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Effetti | Provvedimenti in materia di mantenimento istruzione ed educazione del figlio - Competenza del Tribunale per i Minorenni - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481114-01

Famiglia - Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Effetti

Il Tribunale per i Minorenni, il quale è competente, ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. cod. civ. (come modificato dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184), a conoscere dell'azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale "nel caso di minori", è altresì competente ad emettere i provvedimenti opportuni per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minori stessi e per la tutela dei loro interessi patrimoniali, quali misure conseguenziali ("effetti della sentenza", secondo la rubrica dell'art. 277 cod. civ.) alla pronuncia dichiarativa del rapporto di filiazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)