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Sez. 4, Sentenza n. 1216 del 26/10/2005 Ud. (dep. 13/01/2006) Rv. 233174 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Macchine e attrezzature - Responsabilità del costruttore - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2005-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233174-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Il costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza(obbligo su di lui incombente per il disposto dell'articolo 7 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547), a meno che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (per esempio, nel caso di una totale trasformazione strutturale della macchina).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)