Sez. 4, Sentenza n. 41985 del 29/04/2003 Ud. (dep. 05/11/2003) Rv. 227289 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Comportamento anomalo dell'acquirente-utente di una macchina industriale - Rilevanza al fine di escludere la responsabilità del costruttore che abbia omesso le norme di prudenza richieste dalla Legge - Esclusione - Ragioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di infortuni sul lavoro, l'imprenditore costruttore di una macchina industriale non può eccepire che l'infortunio si è verificato per un comportamento imprevedibile, abnorme, eccezionale dell'acquirente se egli non ha posto in essere le condotte di prudenza, comune o specifica, richieste dalla Legge, con la conseguenza che egli non può avvalersi di tale eccezione ove abbia omesso la dotazione della macchina dei presidi antinfortunistici o l'esatta e completa informazione sui rischi connessi all'uso di essa.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)