diritto.io

Sez. 4 - , Sentenza n. 5541 del 08/11/2019 Ud. (dep. 12/02/2020) Rv. 278445 - 02

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Macchine e attrezzature - Responsabilità del costruttore - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278445-02

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Il costruttore risponde, in quanto titolare di una posizione di garanzia, per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili ai difetti strutturali dei macchinari messi in commercio, a meno che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tali da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità, a titolo di omicidio colposo, del costruttore di una macchina, il cui difetto di costruzione aveva cagionato, sei anni dopo la messa in commercio della macchina ed in assenza di cause alternative, il decesso di un lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)