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Sez. 3, Sentenza n. 2815 del 04/02/1983 Ud. (dep. 31/03/1983) Rv. 158217 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - REATI VALUTARI - ELEMENTO PSICOLOGICO - VOLONTÀ DI ESPORTARE VALUTA O TITOLI DI CREDITO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158217-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - REATI VALUTARI - ELEMENTO PSICOLOGICO - VOLONTÀ DI ESPORTARE VALUTA O TITOLI DI CREDITO - SUFFICIENZA.*

L'esportazione di valuta e titoli di credito costituisce un pericolo per l'economia nazionale stante il carattere della negoziabilità, prescindendo dalle effettive intenzioni dello esportatore. Pertanto, accertata la volontarietà dell'esportazione, il reato sussiste, a nulla rilevando l'impiego che l'agente, in concreto, intendesse fare all'estero della valuta o dei titoli di credito. (V mass n 148521 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 19/11/1976 num. 759 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 863 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)