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Sez. 5, Sentenza n. 12166 del 30/05/2014 (Rv. 631104 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta di cui all'art. 11 della legge n. 449 del 1997 - Mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale è stato concesso - Conseguenze - Decadenza dal beneficio.
Stato
decisa il 2014-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631104-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, il credito d'imposta di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utilizzato in compensazione dal contribuente, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale è stato concesso il beneficio, in ragione del richiamo operato dalla citata norma all'art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Riferimenti normativi: Legge 05/10/1991 num. 317 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)