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Sez. 5, Sentenza n. 22673 del 24/10/2014 (Rv. 632760 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta di cui all'art.5 della legge n. 449 del 1997 - Mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale è stato concesso - Conseguenze - Decadenza dal beneficio - Non emendabilità della dichiarazione.
Stato
decisa il 2014-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632760-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, il credito d'imposta di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che non è autonomamente rimborsabile e rileva unicamente ai fini della compensazione con i debiti tributari, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, in ragione del richiamo operato dalla norma citata all'art. 6 del d.m. 22 luglio 1998, n. 275, successivamente adottato, per cui il contribuente che abbia omesso tale indicazione non può invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, che non consente di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 5, DM Finanze 22/07/1998 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)