Sez. L, Sentenza n. 2382 del 05/04/1986 (Rv. 445503 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI UFFICIO DI EVENTUALI AGGRAVAMENTI E NUOVE INFERMITÀ VERIFICATISI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - ONERE A CARICO DELL'ASSICURATO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI UFFICIO DI EVENTUALI AGGRAVAMENTI E NUOVE INFERMITÀ VERIFICATISI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - ONERE A CARICO DELL'ASSICURATO.*
Nelle controversie in materia d'Invalidità pensionabile, il dovere del giudice di valutare, ai sensi dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., anche gli aggravamenti della malattia e le nuove infermità verificatisi nel corso del procedimento non si traduce nell'Obbligo di accertare d'ufficio, mediante consulenza tecnica, l'eventuale sopravvenienza di quei fatti e non comporta deroghe al principio del carattere meramente facoltativo della rinnovazione della consulenza nel giudizio di secondo grado. L'Obbligo di valutazione anzidetto e la rinnovazione, a tal fine, delle indagini tecniche postulano che l'interessato abbia prodotto documenti comprovanti gli aggravamenti e le nuove infermità e tale Onere probatorio non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di una documentazione medica che evidenzi unicamente una diagnosi, senza ulteriori indicazioni confortanti ragionevolmente l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni diagnostiche. (V 1045/85).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)