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Sez. L, Sentenza n. 12187 del 25/11/1995 (Rv. 494807 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO | Nuove infermità - Accertamento - Obbligo del giudice - Presupposti - Osservanza dell'onere probatorio da parte dell'assicurato - Estremi.
Stato
decisa il 1995-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494807-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO

Nelle controversie in tema di invalidità pensionabile, l'obbligo del giudice del merito di valutare anche i dedotti intervenuti aggravamenti e le indicate nuove infermità, rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - obbligo la cui inottemperanza può implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata, oltre che una violazione di legge - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, il loro significato invalidante.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)