Sez. 5, Sentenza n. 814 del 17/01/2005 (Rv. 581552 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Olii minerali - Accise - Idrocarburi per il riscaldamento - Art. 17 del D.L. n. 331 del 1993 - Aliquota applicabile - Criterio - Destinazione ed utilizzazione del prodotto - Rilevanza - Composizione chimica - Irrilevanza - Conseguenze in tema di "biothermo".
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI
In tema di imposte di fabbricazione sugli olii minerali, l'art. 17, comma terzo, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo aver stabilito che, oltre ai prodotti elencati nel precedente comma secondo, "è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti", nel prevedere che è tassato "con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento", assume come rilevante ai fini della tassazione la destinazione - utilizzazione del prodotto e non la sua composizione chimica, al fine di evitare l'elusione delle tariffe attraverso la produzione di prodotti miscelati, componendo i prodotti fra loro o con altre sostanze. Ne consegue che il "biothermo", essendo un prodotto destinato ad essere utilizzato come combustibile per riscaldamento, rientra nell'ampia previsione della disposizione ("qualsiasi altro prodotto"), ed è quindi soggetto a tassazione come carburante, come i prodotti elencati nel richiamato comma secondo dello stesso art., sicché l'aliquota da applicare alla parte di prodotto "petrolifero" (nella specie, cherosene) contenuto nella miscela è quella del gasolio, tipico prodotto destinato al riscaldamento, notevolmente più alta dell'aliquota relativa al cherosene in sé e per sé (nel caso in esame, ove era altresì controverso quale delle discipline succedutesi nel tempo dovesse trovare applicazione, la Corte ha inoltre chiarito che l'art. 21 del successivo D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - avente, peraltro, "soltanto la natura di testo unico delle disposizioni legislative" in materia - , non aveva innovato sul punto).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 17, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)