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Sez. 5, Sentenza n. 3553 del 13/02/2009 (Rv. 606709 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Direttiva del Consiglio 2003/96/CE - Art. 14, n. 1, lett. a) - Diretta applicazione in mancanza di recepimento - Possibilità - Conseguenze - Impianto industriale alimentato da biomasse liquide (oli vegetali) - Esenzione dalla tassazione.
Stato
decisa il 2009-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606709-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI

L'art. 14. n. 1, lett. a), della direttiva CE del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 2003/96, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, là dove dispone l'esenzione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità dalla tassazione prevista da tale direttiva, ha natura "self executing" e può, quindi, essere direttamente applicato una volta che sia inutilmente scaduto il termine prescritto per il recepimento (31 dicembre 2003), senza che possa, in contrario, valere l'espressa previsione del potere degli Stati membri di stabilire "condizioni... al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi" e della "facoltà" degli stessi Stati di "tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva", avendo la Corte di Giustizia CE precisato che tale previsione non esclude il carattere incondizionato dell'obbligo di esenzione fiscale. Di conseguenza, per il periodo in cui la direttiva non sia stata recepita, le biomasse liquide (oli vegetali), utilizzate per alimentare un impianto industriale, sono esenti da tassazione, e non sono prodotti soggetti ad accisa, come invece previsto dall'art. 21, comma 5, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che va disapplicato per contrarietà alla norma comunitaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 21, Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)