Sez. L, Sentenza n. 970 del 21/01/2004 (Rv. 569545 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Azione di rivalsa ex art. 11 D.P.R. n. 1124 del 1965 - Proponibilità nei confronti del solo appaltante (o interponente) - Esclusione - Responsabilità dell'appaltatore (o interposto) - Configurabilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Il principio secondo cui nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre commi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, la nullità, per illiceità dell'oggetto e della causa, del contratto tra committente e appaltatore o intermediario, e la previsione dell'ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull'appaltante (o interponente) e non anche sull'appaltatore (o interposto) gravano gli obblighi in materia di assicurazioni sociali nati dal rapporto di lavoro, senza che la concorrente responsabilità anche dell'appaltatore (o interposto) possa essere affermata in virtù dell'apparenza del diritto e dell'affidamento dell'ente pubblico nella situazione di apparente titolarità del rapporto di lavoro, non opera con riferimento all'azione proposta dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dando questa luogo alla richiesta di una somma rivolta, in forza del rapporto assicurativo, a chi appariva come il solo datore di lavoro e che, in tale qualità, aveva corrisposto i contributi dovuti per il lavoratore infortunato, così volontariamente celando la intervenuta cessione e dando vita, con ogni conseguenza del caso, a una simulazione soggettiva "in fraudem legis" all'insaputa dell'ente stesso.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)