diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5901 del 14/06/1999 (Rv. 527472 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Prestazioni di lavoro ex primi tre commi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 - Interposizione fittizia dell'appaltatore - Nullità - Obblighi contributivi nati dal rapporto di lavoro - Responsabilità dell'appaltante (o interponente) - Concorrente responsabilità dell'appaltatore (o interposto) - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527472-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre comma dell'art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi), la nullità, per illiceità dell'oggetto e della causa, del contratto fra committente ed appaltatore o intermediario e la previsione dell'ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull'appaltante (o interponente) - e non anche sull'appaltatore (o interposto) - gravano gli obblighi in materia di assicurazioni sociali nati dal rapporto di lavoro, senza che la (concorrente) responsabilità anche di quest'ultimo possa essere affermata in virtù dell'apparenza del diritto e dell'affidamento dell'Inps nella situazione di apparente titolarità del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)