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Sez. T, Ordinanza n. 32620 del 15/12/2025 (Rv. 677273-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIU' DISPOSIZIONI - IN
Stato
decisa il 2025-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677273-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIU' DISPOSIZIONI - IN

GENERE Unicità e pluralità atti tassabili - Statuizioni connesse - Art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Connessione oggettiva - Necessità - Connessione soggettiva - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, al fine di ritenere necessariamente connesse e derivanti l'una dall'altra più statuizioni contenute in uno stesso provvedimento giudiziario, con conseguente applicazione della regola dell'imposizione della disposizione più onerosa, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 (norma eccezionale e di stretta interpretazione), occorre che non si possa concepire l'esistenza dell'una senza prescindere dall'altra, configurandosi una connessione oggettiva per volontà della legge o per l'intrinseca natura delle diverse statuizioni, a nulla rilevando l'esistenza di una mera connessione soggettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una sentenza contenente un capo di condanna dei condebitori in solido a risarcire il danno subito da un terzo e altro capo di condanna di uno dei condebitori a tenere indenni gli altri, aveva escluso l'applicazione del comma 2 dell'art. 21, ricorrendo una mera connessione parzialmente soggettiva ed occasionale, e trattato ciascuna delle due disposizioni come fosse un atto distinto, ciascuno soggetto ad imposta di registro).

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)