Sez. 1, Sentenza n. 6504 del 21/04/1998 Ud. (dep. 03/06/1998) Rv. 210760 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Sospensione - Soggetti residenti nelle aree del terremoto di Marche e Umbria - limiti di operatività del D.L. n.364 del 1997.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In materia di termini processuali, la sospensione prevista dall'art.1 del D.L. 27-10-1997 n.364, è applicabile agli avvocati, residenti nelle zone colpite dal terremoto, in considerazione dell'ampia dizione ("soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano base operativa nelle regioni Marche e Umbria") usata dalla norma. Il citato decreto tuttavia interessa solamente "i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997", sicché non è applicabile a quelli dilatori, quale è quello per l'avviso al difensore del giorno fissato per l'udienza o per il deposito di note difensive.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/10/1997 num. 364 art. 1, Legge 17/12/1997 num. 434
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)