Sez. 1, Sentenza n. 8669 del 08/08/1995 (Rv. 493593 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Pignoramento di un credito ammesso al passivo fallimentare - Dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ. resa dal curatore fallimentare - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Mancanza di detta autorizzazione - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE
In caso di pignoramento presso terzi di un credito ammesso al passivo fallimentare, il curatore, per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., deve munirsi della preventiva autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell'art. 35 legge fall., e la mancata autorizzazione comporta l'annullabilità dell'atto, che può essere fatta valere, od eccepita, solo dal fallimento. I vizi della suddetta dichiarazione, compreso quello derivante dalla mancanza della menzionata autorizzazione, che si riflettano sul provvedimento finale di assegnazione del credito devono essere fatti valere, a pena di preclusione, nelle forme proprie del tipo procedimentale in cui l'atto inficiato di annullabilità si inserisce e nei termini concessi per la proposizione delle necessarie impugnazioni, in difetto delle quali l'ordinanza di assegnazione resta opponibile al terzo debitore dichiarante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)