Sez. L, Sentenza n. 4109 del 14/07/1979 (Rv. 400615 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - INSUFFICIENZA DELLE INFERMITA INVALIDANTI - CONDIZIONI SOGGETTIVE DELL'ASSICURATO E FATTORI SOCIO AMBIENTALI - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - INSUFFICIENZA DELLE INFERMITA INVALIDANTI - CONDIZIONI SOGGETTIVE DELL'ASSICURATO E FATTORI SOCIO AMBIENTALI - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE.*
In tema di pensione di invalidita, qualora le infermita dello assicurato non siano tali da determinare una riduzione della capacita di guadagno in misura prossima alla percentuale prevista per il diritto a pensione, il giudice del merito non e tenuto ad accertare se e in quale misura incidano su detta capacita le condizioni soggettive dell'assicurato medesimo, nonche i fattori esterni ambientali ed economico-sociali, trattandosi di elementi di valutazione a carattere meramente sussidiario. (Conf 1246/76, mass n 379339).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)