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Sez. 1, Sentenza n. 694 del 02/03/1976 (Rv. 379339 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - TERMINE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379339-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - TERMINE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*

La sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818 e dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, riguarda i 'termini processualì, cioe inerenti al compimento di Atti del processo e, pertanto, non opera nei confronti dei termini sostanziali, quale quello per l'opposizione alla stima dell'indennita di espropriazione, previsto dall'art 51 della legge 25 giugno 1865 n 2359; questo, infatti, riguardando un atto introduttivo di lite, e non una mera fase di gravame avverso provvedimento giurisdizionale, ha natura di termine sostanziale, in quanto apposto all'Esercizio del diritto che con la lite medesima si intende far valere (diritto alla percezione di un giusto indennizzo). Tale interpretazione delle norme sulla sospensione dei termini, manifestamente non pone le norme stesse in contrasto con il principio di uguaglianza, di cui all'art 3 della Costituzione, come dichiarato dalla Corte costituzionale con sentenza n 130 del 15 maggio 1974, o con il principio dell'inviolabilita del diritto di difesa, di cui all'art 24 della Costituzione, in quanto l'indicata diversita di disciplina, fra termini processuali e termini sostanziali, trova adeguata giustificazione nella necessita di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che gli effetti negativi della sospensione dei termini si ripercuotono al di fuori del processo, investendo anche rapporti di diritto sostanziale. (V 2033/73, mass n 365187).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)